Chiediamo di provvedere da oggi in avanti a dare una motivazione adeguata alle Delibere in modo specifico secondo quanto specificato dal TAR Piemonte, Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.3.2014 e dal TAR Liguria, Genova, Sezione II, sentenza 9.1.2007 n. 2 pena la segnalazione agli organi di controllo competenti.
I sottoscritti Consiglieri del Gruppo consiliare «Tarantasca Viva»,
PREMESSO CHE
1. come ben noto, il comma 4 dell’art. 134 del Tuel prevede che «nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta [possano] essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti»;
2. il TAR Piemonte (Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.3.2014) ha precisato che l’approvazione della dichiarazione di immediata eseguibilità debba «ricevere adeguata motivazione»;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
1. per accelerare il procedimento, le Amministrazioni in genere si avvalgono del comma 4 dell’art. 134 del Tuel. Comma che consente in caso di urgenza di dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni con ulteriore votazione a maggioranza assoluta;
2. il Consiglio di Stato nel 2009 (Sezione IV, Sentenza 23.02.2009 n. 1070) ha puntualizzato che l’organo, approvando la immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove «ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione)»;
3. in parole più semplici, non occorre attendere la “pubblicazione” del provvedimento dichiarato immediatamente eseguibile perché questo produca gli effetti che l’ordinamento gli conferisce; tali effetti sono la conseguenza istantanea della dichiarazione di eseguibilità;
PRESO ATTO CHE
1. il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1070 del 2009 ha confermato una precedente decisione assunta del TAR Piemonte (Sezione I, 13.6.2007 n. 2584). I Giudici amministrativi, in entrambe le decisioni, non hanno richiesto una specifica motivazione a sostegno della dichiarazione di immediata eseguibilità. Hanno implicitamente accolto la posizione della dottrina che ha inteso la dichiarazione dell’eseguibilità una scelta rimessa alla discrezionalità dell’organo politico che, magari spinto dalla volontà di sveltire l’azione amministrativa, decide di accelerare la procedura (che altrimenti rimarrebbe “in stallo”);
2. il TAR Piemonte recentemente (Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.03.2014) ha ritenuto, al contrario, che l’approvazione della dichiarazione di immediata eseguibilità debba «ricevere adeguata motivazione». Per il Giudice piemontese «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto»;
3. il TAR Piemonte ha fatto propria una precedente decisione del TAR Liguria (Genova, Sezione II, sentenza 09.01.2007 n. 2), il quale aveva sostenuto che l’apposizione della clausola di immediata eseguibilità fosse «una facoltà discrezionale dell’organo deliberante, il cui esercizio, per non trasmodare nell’arbitrio, non [potesse] non dare conto delle specifiche ragioni di celerità che di volta in volta giustificano la deroga alla regola che subordina l’esecutività delle delibere al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione»;
4. il legislatore non ha previsto l’immediata eseguibilità tra i requisiti necessari delle deliberazioni, ma ha demandato a una scelta dell’Amministrazione la previsione della stessa sulla scorta dell’autonomo requisito dell’urgenza, quindi, secondo il TAR Liguria, «risponde ai principi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell’atto quell’apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice»;
INTERPELLANO IL SIG. SINDACO
1. di avere tutte le delibere della Giunta e del Consiglio dell’anno 2014 in cui è stata chiesta l’immediata eseguibilità con motivazione adeguata in modo specifico secondo quanto specificato dal TAR Piemonte, Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.3.2014 e dal TAR Liguria, Genova, Sezione II, sentenza 9.1.2007 n. 2;
2. di provvedere da oggi in avanti a dare una motivazione adeguata in modo specifico secondo quanto specificato dal TAR Piemonte, Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.3.2014 e dal TAR Liguria, Genova, Sezione II, sentenza 9.1.2007 n. 2 pena la segnalazione agli organi di controllo competenti;
[...].
In attesa che questa nostra venga iscritta all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio comunale, ai sensi del Tuel e delle leggi vigenti, e di una pronta risposta scritta e orale da parte del solo Sig. Sindaco senza che così si faccia perdere tempo ad alcun dipendente comunale, porgiamo distinti saluti.
Spiderman » 2015-02-11 18:14
Spiderman
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