Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri,
quando abbiamo preso visione dell’Ordine del giorno di questo Consiglio comunale noi, Consiglieri di «Tarantasca Viva», siamo rimasti basiti per la deficienza di un punto che, a nostro parere, non poteva non mancare: l’approvazione del “Documento Unico di Programmazione”, il DUP.
Come i nostri colleghi ben sanno la precedente “Relazione Previsionale e Programmatica” così come il “Piano Generale di Sviluppo” sono ora sostituiti dal DUP che rappresenta lo strumento che permette la guida strategica e operativa dell’ente.
Il DUP deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché ne detta le linee guida. Per la precisione la legge prevede che prima del Bilancio di previsione venga “presentato” da Giunta a Consiglio il DUP. Possiamo poi affermare che se prima la “Relazione Previsionale e Programmatica” era un “allegato” al Bilancio, ora il DUP è un “atto” presupposto al Bilancio di previsione.
Il Consiglio comunale quindi, prima della stesura del Bilancio di previsione, deve o meglio dovrebbe approvare il DUP, dato che, essendo in Italia, in realtà non è prevista una tempistica, leggasi una norma che precisi quanti giorni debbano trascorrere dalla presentazione da Giunta a Consiglio a quando il Consiglio comunale debba approvare tale DUP.
Neppure la “Conferenza Stato Città” del 18 febbraio 2016 ha risolto l’arcano. Si è limitata, approvando il punto n. 1 dell’ordine del giorno, a parlare di un: «Accordo sulla natura ordinatoria del termine del 29 febbraio 2016 per l’approvazione della nota aggiornata del DUP e parere favorevole al differimento del termine di deliberazione del Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile per i Comuni ed al 31 luglio 2016 per le Province e le Città metropolitane».
Successivamente poi l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), una fondazione dell’ANCI, ha dichiarato: «La Conferenza ha quindi formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo». Parole che però non ci pare trovino riscontro dagli atti della Conferenza e che, comunque, non ci pare abbiano valore nel nostro caso specifico dato che, tra una quindicina di giorni, dovremo nuovamente riunirci per una palese incompetenza della nostra Giunta. La Giunta, infatti, non conoscendo o non tenendo in considerazione quanto stabilito dal nostro ormai obsoleto “Regolamento di Contabilità”, che prevede il deposito del Bilancio consultivo venti giorni prima del Consiglio comunale, e del Bilancio di previsione dieci giorni prima, ha inviato i due Bilanci una decina di giorni fa inficiando così la presentazione a Consiglio e la relativa approvazione del Bilancio consultivo 2015.
Per tornare a quanto affermato dalla “Conferenza Stato Città”, si parla di “natura ordinatoria”. Il Codice di procedura civile tratta di “natura ordinatoria” all’art. 152 “Termini legali e termini giudiziari” e all’art. 154 “Prorogabilità del termine ordinatorio”. Come si sa il Codice di procedura civile intende con “natura ordinatoria” un termine rivolto a regolare l’attività processuale in vista del normale andamento del processo: la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione (se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice), ma conseguenze svantaggiose, dipendenti, di volta in volta, dalla situazione processuale venutasi a creare con la decorrenza del termine.
Per quanto riguarda le norme di approvazione del DUP quindi solo tante parole, tanti bei propositi, che però non trovano riscontro nei fatti: si può fare ciò che si vuole.
Il DUP approvato dal Consiglio possiamo definirlo sinteticamente come una linea a cui la Giunta si attiene nell’impostare e nel preparare il Bilancio di previsione. Ecco allora la nostra domanda: come si fa ad approvare contestualmente il DUP e il Bilancio di previsione se il primo deve servire, una volta approvato, per la stesura del secondo?
Nello specifico: non aver messo a votazione in questa sede e in questa data il DUP ci fa pensare o a una mancanza di volontà della Giunta di essere trasparente sul Bilancio di previsione che si andrà a votare, oppure a una assoluta incompetenza e ignoranza delle norme che regolano la gestione della Cosa pubblica.
Che dire poi di quanto è riuscito a fare questa Giunta con la Delibera di Giunta n. 37 del 12 aprile 2016 che ha per oggetto “Schema di Bilancio 2016 - Schema di Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio pluriennale 2016/2018 - Approvazione”? A pag. 3 vi è scritto: «Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di rispettare i termini previsti dalla vigente normativa». Però poi a pag. 4 leggiamo: «La presente Deliberazione diviene esecutiva il 02.05.2016… Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.lgs. 267/2000)». C’è da domandarsi se la Giunta sappia quello che fa oppure no.
E, infine, il contenuto della Delibera di Giunta. Avevo ricordato all’inizio che «la precedente “Relazione Previsionale e Programmatica” e il “Piano Generale di Sviluppo” sono ora sostituiti dal DUP che rappresenta lo strumento che permette la guida strategica e operativa dell’ente». Se le cose stanno così perché questa Giunta ha approvato il giorno 12 aprile 2016 lo “Schema di Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio pluriennale 2016/2018”? Conosce le norme, o si rifà, semplicemente e senza alcuna scienza, a un ormai obsoleto “Regolamento comunale di contabilità”?
Per tali motivi, oltre a manifestare il nostro diniego per tale modo di agire, vi comunichiamo di aver informato il Prefetto del vostro comportamento fumoso e non rispettoso delle norme vigenti.
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