Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri,
il giorno 11 aprile alle ore 11:53 abbiamo ricevuto tramite PEC la documentazione inerente il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018. L’email conteneva i seguenti documenti:
- Prospetto allegato bilancio di previsione (allegato 3), di 2 pagine;
- Fondo pluriennale vincolato (allegato b), di 5 pagine;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità, anno 2016 (allegato c), di 2 pagine;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità, anno 2017 (allegato c), di 2 pagine;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità, anno 2018 (allegato c), di 2 pagine;
- Bilancio di previsione (allegato 9), di 6 pagine;
- Quadro generale riassuntivo (allegato 9), di 1 pagina;
- Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 9), di 2 pagine;
- Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 9), di 2 pagine;Spese (allegato 9), di 22 pagine;
- Parere dell’Organo di Revisione, di 3 pagine.
Nell’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Ecco che cosa afferma il testo aggiornato: l’Allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) al D.Lgs 118/2011 al n. 9.3 (La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali):
«Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (consegnato, n 1);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (consegnato, n. 2);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (consegnato, nn. 3, 4 e 5);
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti (consegnato, n. 11)».
La legge quindi prevede la consegna di nove allegati, ma a noi sono stati forniti solo gli allegati a), b), c) e n).
Non avendo ricevuto tutta la documentazione prevista dalla legge il nostro voto deve essere contrario.
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