Si interpella il Sindaco di adottare quanto prima un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge; intervenendo innanzitutto per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l’accesso degli anziani e degli adolescenti.

PREMESSO CHE

  1. la patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare tali giochi, attualmente denominata, nel «Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5», “Disturbo da gioco d’azzardo”, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali sino a compromettere la posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, portare a compiere gravi atti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell’usura;
  2. il gioco d’azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell’ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol, ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
  3. in conseguenza dell’incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall’incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, dell’offerta di gioco lecito in denaro, già con il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1. comma 1, della Legge n. 189 dell’8 novembre 2012, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) «con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità»;

CONSIDERATO CHE

  1. il D.Lg. n. 267 del 18 agosto 2000, il Testo Unico degli Enti Locali all’art. 3, comma 2 così recita: «Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell’art. 50, comma 7: «Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti»;
  2. la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. (esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal; negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse) sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;
  3. la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n.59 26.03.2010, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, all’articolo 12 prevede che «nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali… l’incolumità pubblica, la sanità pubblica… la tutela dei consumatori…) l’accesso e l’esercizio di un’attività… possono… essere subordinati al rispetto di… requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali… in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra… l’obbligo per il prestatore di fornire… altri servizi specifici»;
  4. il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, art. 3 commi 8, 11a, e 11b, come modificato dalla Legge di conversione n. 148 del 14settembre 2011, consente di stabilire «restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche», qualora «la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana» e «la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata»;
  5. la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo «… sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito “dell’ordine pubblico e della sicurezza” di competenza esclusiva dello Stato»;
  6. il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (il cosiddetto Salva Italia) all’art. 31 comma 2 recita: «… secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali»;
  7. il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (sezione seconda) ha sentenziato che «… va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL… Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa che ne è destinataria»;
  8. con le Sentenze del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno «avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma 7, del Decreto L.vo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute»;
  9. con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che «è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del Decreto L.vo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale»;
  10. la Regione Piemonte, a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale, ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che: il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;


VISTI

  1. la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 con la quale la Regione Piemonte ha disciplinato le misure per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo;
  2. l’art. 6 della Legge Regionale citata, che prevede espressamente la facoltà dei Sindaci di prevedere, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, eventuali limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);


PRESO ATTO CHE


al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle nonne e delle disposizioni sopra citate, è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all’orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.


DATO ATTO CHE

  1. recenti studi epidemiologici e in particolare l’articolo scientifico prodotto per il Consiglio Nazionale delle Ricerche da M. Scalese et alii, Relazione tra numero e tipo di giochi d’azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana, in Rivista Medicina delle Dipendenze, 21 (2016) 12ss., afferma che «… il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco… ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco… questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell’offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di gioco… messi in campo da un numero via via crescente di enti locali»;
  2. i soggetti in trattamento rappresentano solo la punta dell’iceberg e ciò rende di particolare rilievo ciò che può essere messo in campo al di fuori degli ambulatori sanitari per arginare il fenomeno;


INTERPELLA
IL SIG. SINDACO, L’ASSESSORE COMPETENTE
E IL CONSIGLIO COMUNALE,
CON RISPOSTA SCRITTA E ORALE


di adottare quanto prima un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge; intervenendo innanzitutto per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l’accesso degli anziani e degli adolescenti.


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