Vista l’interrogazione del 16.062014 (prot. 3178) a firma del Capogruppo del Gruppo consiliare “Tarantasca Viva”, di cui viene data lettura, il Sindaco relazione in merito:
La Commissione elettorale comunale, presieduta dal Sindaco e composta da tre membri effettivi e tre supplenti (D.P.R. 20.03.1967, n. 223) rientra tra le Commissioni indispensabili ai fini istituzionali del Comune e non può quindi essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21.07.1999, n. 156).
Compito della stessa è quello di provvedere alla tenuta e alla revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; la commissione provvede infatti alla nomina degli scrutatori ex L. 8.3.1989, n. 95.
La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’Ufficio elettorale ai sensi dell’art.2 della Legge finanziaria 2008, senza necessità di delega da parte del Sindaco e senza distinzione tra l’entità demografica dei comuni.
L’art. 41 del T.U.E.L., D.lgs.267/2000, prevede, al 2° comma, che il Consiglio comunale elegga, nella prima seduta, la Commissione elettorale comunale; tale previsione non ha carattere perentorio, ma meramente sollecitatorio, come le disposizioni che regolano i termini per la convocazione della prima seduta consiliare.
Il legislatore, infatti, non ha collegato alcun effetto al mancato adempimento, né di natura sanzionatoria né sostitutoria con la previsione della nomina di un commissario ad acta: si è quindi inteso semplicemente porre l’accento sulla necessità che la prima seduta avvenga in tempi brevi rispetto alla proclamazione degli eletti e che la commissione elettorale venga al più presto costituita per garantire l’efficiente funzionamento dell’apparato politico comunale.
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