Abbiamo constatato che sulla “casetta dell’acqua” risultano esposte le analisi del 24 dicembre 2014 e del 29 gennaio 2015.
CONSIDERATO CHE
- sulla base delle Circolari del Ministero della Salute, con note della Regione Piemonte prot. n. 5499/DB.2001 del 22/02/2011 e prot. n. 25104/DB.2001 del 03/10/2012, è stato fornito il quadro giuridico in cui vanno inserite le strutture chiamate comunemente “casette dell’acqua”;
- per ciascuna unità distributiva, il gestore deve predisporre il Piano di autocontrollo con i punti critici e le analisi di laboratorio che garantiscano sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell’acqua erogata ai sensi del DLgs. 31/01 e s.m.i., sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua ai sensi del Decreto 174/2004;
- come previsto per il controllo dell’acqua destinata al consumo umano (Determinazione dirigenziale n° 75 del 26/05/2005) si esegue un primo campionamento con valore conoscitivo. In caso di non conformità, che persista per mancato intervento correttivo e/o inottemperanza alle prescrizioni impartite dall’ASL, il campionamento successivo avrà valore fiscale;
- il D.Lgs. 31/2001 s.m.i. stabilisce che il titolare dell’impresa alimentare, denominato Operatore del settore alimentare (OSA) dal Regolamento CE 178/2002, è responsabile della qualità dell’acqua impiegata nel ciclo di produzione e del rispetto dei valori di parametro dell’Allegato I al su citato decreto, nel punto in cui l’acqua è utilizzata nell’impresa;
- il Regolamento CE 852/2004, normativa comunitaria riguardante l’igiene dei prodotti alimentari, introduce per le imprese alimentari l’obbligo di predisporre e di attuare procedure di autocontrollo HACCP, in ogni fase della produzione al fine di garantire la sicurezza degli alimenti;
- pertanto l’OSA è tenuto ad adottare specifiche procedure di controllo del ciclo delle acque utilizzate, in quanto la qualità dell’acqua costituisce un prerequisito igienico-sanitario fondamentale per la sicurezza dei prodotti alimentari;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
la Deliberazione della Giunta regionale del 10 gennaio 2012, n. 2-3258 «Approvazione linee guida per il controllo igienico-sanitario della qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari» e modifica della D.G.R. n. 2-8302 del 3.03.2001 e della D.G.R. n. 11-1664 del 7.03.2011, presenta, per le imprese che utilizzano acqua fornita dall’acquedotto pubblico, già regolarmente sottoposta controlli interni del Gestore e ai controlli ufficiali del SIAN dell’ASL fino al punto di consegna, le frequenze e le tipologie di campionamento che l’OSA deve effettuare e riportare nel piano di autocontrollo, indicandole nella tabella allegata (Allegato 1);
CONSTATATO CHE
sulla “casetta dell’acqua” risultano esposte le analisi del 24 dicembre 2014 e quella del 29 gennaio 2015;
VISTA
la Vostra comunicazione, a seguito di una nostra precedente richiesta, nella quale la Ditta Pier H2O afferma: «Le bollette scadute del servizio idrico ACDA sono state regolarizzate tramite un piano di rientro protocollo ACDA n. U/04653/2015; per il versamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico la PIERH20 si impegna a saldare entro l’anno 2015 le quote», affermazione che fanno trapelare le difficoltà economiche in cui versa tale Ditta che fornisce il servizio della “casetta dell’acqua” al nostra Comune;
AL FINE
di essere rassicurato sulla osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie che garantiscono la sicurezza dell’acqua prelevata da molti Tarantaschesi dalla “casetta dell’acqua”, poiché è intenzione del Gruppo consiliare «Tarantasca Viva» di promuovere sia l’uso dell’acqua del rubinetto – l’unica acqua davvero a km zero – sia quella delle “casette dell’acqua”, offrendo garanzie puntuali sulla sua qualità e, in primo luogo, sul rispetto dei parametri di legge in merito alle sostanze presenti nell’acqua;
INTERPELLA IL SIG. SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
affinché si riferisca, nella prossima seduta del Consiglio comunale, in modo puntuale a quanto segue:
- quando sono effettuati gli ultimi controlli interni, di competenza dell’OSA, e quelli esterni, dall’ASL secondo quanto previsto dai D.Lgs. n. 31/2001 e n. 27/2002, attuativi della direttiva 98/83/CE;
- dove vengono prelevati i campioni di acqua al fine di venire successivamente analizzati;
- la tempistica esatta in cui tali campioni di acqua sono stati prelevati per venire analizzati;
- il dettaglio logistico e temporale delle analisi effettuate dalle varie ditte coinvolte, con i relativi risultati di tipo chimico, fisico e microbiologico.
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