Ritengo che la vostra motivazione sia tautologica, infantile e impugnabile!

 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri,

chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante.

  1. ricordo innanzitutto quanto affermato il 30 luglio scorso durante l’ultimo Consiglio comunale, svoltosi ben quattro mesi fa: «L’inserimento della variazione n. 1 al Bilancio di previsione mi sembra una palese forzatura in quanto non vi è una legge che imponga di farla oggi e tanto meno con caratteri di urgenza […] se proprio ci fosse stata una vera urgenza in tal senso la variazione poteva essere fatta dalla Giunta comunale e solo successivamente portata all’attenzione del Consiglio comunale (cfr. Tuel art. 175, comma 4)»; e la quasi giustificazione del Vicesindaco che aveva asserito essere vostra prassi quella di non forzare il “sistema” e quindi di agire, almeno per le variazioni di bilancio, tramite le vie più consone, e cioè il Consiglio comunale;
  2. oggi constatiamo quanto le vostre dichiarazioni siano conseguenziali: il giorno 06 ottobre 2015 avete approvato una delibera di Giunta comunale, la n. 84, che aveva come oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015”, ci sembra che continuiate a fare delle affermazioni che sono poi puntualmente contraddette dai fatti;
  3. ricordo quanto stabilisce il Tuel all’art. 175, comma 4: «Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata…»; ma qual è stata la motivazione d’urgenza data alla vostra delibera? Eccola: «La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione del fatto che le somme stanziate dovranno essere prontamente utilizzate per l’acquisto di attrezzature»;
  4. faccio notare, innanzitutto, che si danno delle motivazioni alle delibere d’urgenza solo da quando il nostro Gruppo consiliare, in data 27 gennaio 2015 (ns. rif.: 2015/TV/006) ha fatto notare alla Giunta, di quanto già avrebbe dovuto essere a conoscenza, e cioè l’esigenza, ratificata dalla legge, di motivare l’immediata esecutività come peraltro stabilito recentemente dal TAR Piemonte (Torino, Sezione II, sentenza n. 460 del 14.03.2014) che ha ritenuto che l’approvazione della dichiarazione di immediata eseguibilità debba «ricevere adeguata motivazione». Per il Giudice piemontese «la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto»; il TAR Piemonte, esprimendosi in tal modo, ha fatto propria una precedente decisione del TAR Liguria (Genova, Sezione II, sentenza 09.01.2007 n. 2), il quale ha sostenuto che l’apposizione della clausola di immediata eseguibilità sia «una facoltà discrezionale dell’organo deliberante, il cui esercizio, per non trasmodare nell’arbitrio, non [può] non dare conto delle specifiche ragioni di celerità che di volta in volta giustificano la deroga alla regola che subordina l’esecutività delle delibere al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione»; in altre parole il legislatore non ha previsto l’immediata esecutività tra i requisiti necessari delle deliberazioni, ma ha demandato a una scelta dell’Amministrazione la previsione della stessa sulla scorta dell’autonomo requisito dell’urgenza, quindi, secondo il TAR Liguria, «risponde ai princìpi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell’atto quell’apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice»;
  5. tornando alla motivazione in specie ritengo che la vostra motivazione sia, appunto, tautologica, infantile e impugnabile;
  6. altro passaggio: il parere del revisore dei conti. Se non erro la Risoluzione del Ministero dell’Interno n. 6741 del 18.09.1995 chiariva che il parere del revisore sulle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale possa essere formulato al momento della ratifica da parte del Consiglio comunale. A parte questo è comunque evidente che se, come avete affermato, esisteva una vera urgenza non avreste avuto il tempo di attendere il parere del revisore per cui avreste dovuto adottare la deliberazione e solo in sede di ratifica richiedere al revisore il suo parere, dato che, secondo la Risoluzione del Ministero dell’Interno pocanzi accennata, dovrebbe essere proprio il momento della ratifica da parte del Consiglio comunale, e non già quello delle delibere della Giunta comunale, il momento in cui il revisore fornisce il proprio parere che, peraltro, potrebbe anche non essere favorevole non ricorrendo, per esempio, a detta del revisore, i motivi che hanno giustificato l’adozione della variazione da parte della Giunta comunale.

In sintesi il Gruppo «Tarantasca Viva» non ravvedendo la sussistenza di un motivo di urgenza per la variazione di bilancio fatta non può che esprimere voto contrario.


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