Oggetto: Interpellanza urgente su recepimento D.L. n. 91 del 24 giugno 2014

I sottoscritti consiglieri del Gruppo consiliare «Tarantasca Viva»,

PREMESSO CHE

1. ai sensi dell’art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende «la lotta agli incendi boschivi» nelle Attività di Protezione civile;

2. l’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 classifica come rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art.2135 c.c.;

3. il nuovo art. 185 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art.13 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b, paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

4. l’interpretazione restrittiva del nuovo art. 185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere, però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista all’art. 13, comma f del D.Lgs. 205/2010 e non possa essere considerata attività agricola lecita;

5. secondo la disposizione dell’art. 185 T.U.A. la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola si configura quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;

6. il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci – e speriamo anche di quello di Tarantasca come certamente si vorrà dimostrare – di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente al bruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

7. la nuova disposizione, di cui all’art. 14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014, che inserisce nell’art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6-bis, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006 «non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;

DATO ATTO

che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinamento degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;

RILEVATA

l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

CONTEMPLATA

la necessità che venga consentita, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell’uso-consuetudine locale di bruciare i residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione;

RITENUTO

opportuno che venga permessa la ripulitura delle aree agricole, consentendo e disciplinando su tutto il territorio comunale la combustione del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6 dell’art. 256-bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

VISTA

la Legge 353/2000 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio, dei periodi e rischio di incendio e degli indici di pericolosità;

INTERPELLANO

il Sindaco e l’Assessore competente per essere messi a conoscenza del motivo per cui a oggi non sia stata approntata una ordinanza che recepisca le modifiche del D.L. 91/2014 per informare i nostri concittadini di tale possibilità e per regolamentarla individuando «le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana».

In attesa di un celere interessamento e di una pronta risposta nella prossima seduta del Consiglio comunale, porgiamo distinti saluti.

Tarantasca, 18 luglio 2014


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